CO-EX Centro Studi e Ricerca
Generalmente si pensa che tutte le armi debbano avere la matricola e che quelle sprovviste siano clandestine.
Ci sono invece importanti eccezioni che interessano soprattutto i collezionisti (o chi erediti vecchie armi).
La prima disposizione che si occupa delle matricole sulle armi è il Regolamento Interno del Banco di Prova (D.M. 3 gennaio 1914, n. 72). Viene disposto che il Banco assegni un numero matricolare all’arma; non è imposto alcun obbligo di immatricolazione. Vengono immatricolate in pratica solo le armi che passano al BdP.
Con il regolamento del Banco Nazionale di Prova di cui al Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 2121, si stabiliva che “tutte le armi devono essere presentate alla prova provviste della marca di fabbrica e del numero di matricola.”.
Le armi già prodotte e detenute da fabbricanti e commercianti, prive di matricola, dovevano essere regolarizzate entro il 10.2.1924 (L. n. 3152/1923 art. 9); il termine fu poi prorogato fino al 30.6.1925.
La norma si riferiva alle armi detenute da fabbricanti e commercianti, non privati.
Di conseguenza tutte le armi vendute prima del 30 giugno 1925 erano, legittimamente, senza matricola.
La legge 110/1975 è intervenuta pesantemente stabilendo che (art. 11) le armi dovevano tutte essere immatricolate (salvo quelle portanti i punzoni di Banco di Prova estero). Dovevano anche essere immatricolate quelle prodotte o importate dopo il 1920. La matricola doveva essere incisa anche sulle canne intercambiabili (come ben sanno i proprietari di semiautomatici a canna liscia).
Chi scrive ricorda perfettamente di aver dovuto far immatricolare il proprio Diana 25 ad aria compressa (arma di bassa potenza).
La data del 1920 è del tutto arbitraria perché non corrisponde alle date precedenti (30 giugno 1925 e 1914) ma di fatto è legge e quindi le armi che legittimamente furono vendute nel 1923 (ad esempio) dovranno oggi risultare immatricolate.
Come stabilire poi se un’arma sia stata prodotta nel 1921 o nel 1920? Crediamo che non sia semplice (salvo modelli particolari) ma questo è il campo dei periti.
La Direttiva europea introdotta in Italia con il D.L.vo 204/2010, impone che le armi in futuro debbano riportare un unico numero di serie apposto su una parte essenziale dell’arma da fuoco; per essenziale si intende una parte la cui distruzione renderebbe l’arma inutilizzabile. La matricola deve poi essere apposta su una parte visibile dell’arma, ispezionabile senza attrezzi.
Secondo l’autorevole interpretazione del dott. Edoardo Mori (Codice delle Armi, 2016, 591):
le norme sulla matricola indelebile valgono solo dal 1975 in poi;
manca una norma che imponga di apporre la matricola su parti essenziali insostituiibili e quindi sono in regola le armi prodotte (prima o dopo il 1975) con la matricola sul tamburo o sulla canna, sulle armi in resina è lecito apporre la matricola sulla canna.
La circolare 14 settembre 2000 del Ministero dell’Interno ha scritto come risolvere il problema di chi, ad esempio, trovi un’arma senza matricola oppure la ottenga in restituzione dopo un furto.
La prima precisazione da fare è che la matricola va incisa ma solo sulle armi prodotte dopo il 1920.
Se risulta la vecchia matricola in qualche modo, si potrà far incidere di nuovo (meglio in un altro posto) anche in proprio o da un armiere.
Se non risulta dovrà essere fatta incidere dal produttore (ma non se estero) oppure dal Banco
Nazionale di Prova.
L’arma con la nuova matricola dovrà essere di nuovo denunciata (e lo stesso per quella con la vecchia che però non risulti nella denuncia precedente).
Vista poi sempre la necessità di una certa prudenza, conviene conservare l’eventuale verbale di restituzione dell’arma con la matricola abrasa o senza matricola e, ovviamente, la nuova denuncia.
Tanto però per chiarire come vanno le cose in Italia, ricordo un paio di sentenze per le quali la matricola incisa sulla canna non era di per sé elemento idoneo a escludere la clandestinità dell’arma (Cass. 25 luglio 1995 n. 3354 e Cass. 26 maggio 2011, n. 25247).
Sono sentenze ingiuste e criticate ma sono state emesse ugualmente, con tutte le conseguenze. La seconda in particolare erra perché, ai sensi del D. L.vo 204/2010, la matricola può anche essere apposta sulla canna.
questo link troverete il post dell'amico Marco Milazzo, famoso perito balistico italiano, sullo stesso argomento.
 
Avv. Umberto Chialastri