La Luger è una pistola affascinante per gli appassionati di armi e non solo. È un'arma carica di storia e forte nell'immaginario collettivo.
Era fatale che tale fascino passasse anche alla cartuccia che utilizzava e che ne porta il nome, cartuccia oggi utilizzata dalle forze armate e di polizia italiane e di tutto il mondo (Beretta 92 nelle sue molte varianti).
In Italia si dice comunemente che il cal. Luger (9x19) sia proibito perchè militare.
I collezionisti sanno bene che possono comprare una Luger solo se ricamerata in 9x21.
La storia non è però così semplice.
Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204 (scaricabile in calce alla presente) ha stabilito che le armi corte in cal. 9 Luger (9x19) siano armi comuni (non da guerra) ma siano vietate ai civili e ne sia vietata anche la vendita; sono tuttavia costruibili regolarmente.
In pratica quindi è lecito per un civile acquistare e detenere un'arma lunga in cal. 9 Luger ma non un'arma corta.
La cosa è abbastanza divertente ma così è ... In ogni caso è un deciso passo in avanti anche per la vecchia storia che il cal. 9x21 IMI (comunemente venduto ed usato dai civili, anche nella civile Beretta 98 FS) ha prestazioni del tutto sovrapponibili (se non superiori) al 9x19.
La Cassazione ha emanato una interessantissima sentenza sul punto (Cass. Penale 52170/2014 del 29 ottobre 2014), per la quale le munizioni 9x19 non sono munizioni da guerra. Di seguito trascrivo un estratto della sentenza ma chi volesse potrebbe chiedermene gratuitamente una copia alla mail umberto@avvocatochialastri.it.
"Avuto riguardo a quanto sopra esposto, non può essere considerata arma da guerra la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, benché sia in dotazione all'esercito italiano, non potendosi definire la stessa un'arma dotata di spiccata potenzialità offensiva, avendo caratteristiche, quali il calibro, il volume di fuoco e l'impiego, analoghe a pistole semiautomatiche calibro 9X21, pacificamente rientranti nella categoria delle armi comuni da sparo.
Ai privati è consentito detenere e portare una pistola semiautomatica calibro 9, in quanto la stessa è considerata precipuamente un'arma da difesa, ma la stessa arma, calibro 9 parabellum, con caratteristiche sostanzialmente analoghe, non può essere classificata arma da guerra solo perché in dotazione all'esercito italiano.
A riprova, si deve considerare che, a seguito dell'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la legge 135/2012 ha attribuito al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Direttiva CEE/477/91, e il Banco Nazionale di Prova ha considerato, per le sue caratteristiche, come arma comune da sparo la pistola semiautomatica calibro 9 in dotazione al nostro esercito, pur ritenendola non commerciabile tra privati in ragione della predetta dotazione.
Tra le munizioni in possesso dell'imputato sono state rinvenute n. 213 munizioni calibro 9 definite genericamente parabellum, ma nella sentenza impugnata non si specifica a quale tipo di arma fossero destinate e soprattutto quali fossero le caratteristiche, perché sono considerate comunque munizioni da guerra per la loro potenzialità offensiva, in forza dell'art.2/4 legge 110/1975, quelle a palla costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti."
Avv. Umberto Chialastri