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LA TESI:

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 121 del 2013, è stata prevista una specifica deroga al limite generale (predisposto dal medesimo decreto legislativo) che prevede una capacità massima ammessa di 5 colpi per le carabine (10 se repliche di armi antiche) e di 15 colpi per le pistole. Questa deroga è prevista per le armi classificate sportive, che pertanto possono lecitamente utilizzare caricatori di capacità superiore, se ciò sia previsto dai regolamenti delle federazioni sportive. Nel caso delle armi demilitarizzate, la federazione di riferimento è la Fitds, che prevede un limite fino a 29 colpi (ma per le gare internazionali, addirittura, non c’è limite di colpi). Poiché il decreto legislativo 121 non prevede eccezioni per le armi demilitarizzate, ne consegue che anche queste ultime possono lecitamente impiegare caricatori fino a 29 colpi di capacità. L’unico obbligo è quello di denunciare l’acquisto di caricatori di capacità superiore a 5 colpi per arma lunga e 15 per arma corta entro 72 ore dall’acquisto.

Per meglio chiarire e fugare ogni dubbio riportiamo una sintesi del D.L.121 del 2013 qui sotto riportato e redatto dal Dott. Vicari.