CO-EX Centro Studi e Ricerca

La risposta alla domanda la troviamo nel Decreto Legislativo 104 di settembre 2018, in cui viene finalmente disciplinata la possibilità di utilizzare le armi inserite nelle licenze di collezione.
Fino a quel momento, infatti, non era possibile trasportare al di fuori dei locali di detenzione l'arma inserita all'interno della licenza e di conseguenza utilizzarla. 
Con l'attuazione del Decreto, viene consentita la possibilità di utilizzare tali armi con un intervallo tra una prova e l'altra non inferiore ai 6 mesi con un limite massimo di 62 munizioni consumabili.

I problemi sono nati proprio sulle modalità di attuazione di questa concessione. 

Oggi, all'interno della Circolare del Ministero dell'Interno del 2 Luglio 2020 n. 557/PAS/E/007181/10100(1) in materia di "trasporto di armi comuni da sparo" di cui alleghiamo il file alla fine dell'articolo, troviamo tutte le informazioni chiare e prive di ogni interpretazione (finalmente!)

La circolare ministeriale chiarisce al penultimo capoverso dell'art.2 che il Porto d'armi è un titolo che già di per sé abilita il legale detentore al trasporto al di fuori dei propri locali di detenzione delle armi inserite in collezione, senza alcuna altra formalità da espletare.

Resta per tanto l'obbligo di richiesta di Avviso Trasporto Armi qualora non si abbia il Porto d'Armi in corso di validità, senza l'apposizione della marca da bollo, ma in semplice carta libera.
Inoltre la Circolare chiarisce che, se necessario l'Avviso di Trasporto Armi, questo deve essere presentato alla Questura di competenza ove sono detenute le armi e non alla Questura della provincia di destinazione qualora il legale detentore abbia l'esigenza di spostarsi al di fuori dei confini provinciali.

circolare-trasporto 557/PAS/E/007181/10100(1)

AGGIORNAMENTO 2024:
A seguito di segnalazioni, preme evidenziare che molte Questure richiedono SEMPRE E COMUNQUE l'Avviso Trasporti Armi (ATA) per poter spostare dall'indirizzo di detenzione le armi iscritte nella Licenza di Collezione. 

Si consiglia per tanto di chiedere sempre preventivamente al proprio ufficio di competenza quali siano le modalità accolte e concesse.