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Risulta sempre complesso districarsi nella complicata normativa sulle armi, ancor più dopo l'entrata in vigore del Dlg 104/2018 che recepisce la direttiva europea.

Ricordiamo inizialmente cosa è un'arma classificata nella categoria B9:

"Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8"

La definizione oggettiva di "somiglianza" è difficile da stabilire nell'ambito normativo. Il Banco Nazionale di Prova non ha ancora oggi ricevuto chiarificazioni definitive dal Ministero dell Interno. Il Banco di Prova quindi, in mancanza di una precisa normativa, si è espresso recentemente indicando quali sono le caratteristiche che farebbero rientrare certe armi in questa categoria. La lista è ripresa e corretta (migliorata a nostro parere) da quanto in passato indicato per la vecchia classificazione delle B7 (oggi B9).

Riportiamo alla lettera il testo pubblicato sul sito del BNP.

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CARATTERISTICHE ARMI SEMIAUTOMATICHE IN CATEGORIA B PER NON ESSERE INSERITE NELLA CATEGORIA B9

Le armi semiautomatiche che non presentano almeno due delle seguenti caratteristiche [1], [2]:

  1. Calcio ribaltabile, telescopico o rimovibile senza attrezzi in maniera che possa variare la lunghezza totale dell’arma;
  2. Impugnatura a pistola (1);
  3. Attacco per baionetta;
  4. Armi con lunghezza inferiore a 830 mm (2);
  5. Armi con lunghezza canna inferiore a 450 mm (2);
  1. Non si considera impugnatura a pistola quella ricavata dal calcio e che presenta un foro per l'alloggiamento del dito pollice "thumbhole". La lunghezza totale dell’arma è da intendersi a calcio chiuso, inoltre la lunghezza totale e della canna viene misurata escludendo lo spegnifiamma, freni di bocca, compensatori od accessori. Le armi che presentano due delle caratteristiche indicate dai punti a) ad f) rientreranno nella categoria B9;
  2. Le condizioni d) ed e) non vengono conteggiate per le armi corte.

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Ricordiamo inoltre che come disciplinato nella Legge 157/1992 art.13 comma 2-bis, non è consentita l'attività venatoria con armi classificate B9.
Se ne deduce quindi che un'arma B9 può essere solo "comune" o "comune per uso sportivo"

 

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