CO-EX Centro Studi e Ricerca
La Rivoltella Bodeo 1889 è antica? E se prodotta nel 1918?

Un nostro associato ci ha posto il seguente quesito:

“la rivoltella Bodeo Ordinanza Italiana modello 1889 è da considerarsi arma antica? E se prodotta nel 1918 è ancora da considerarsi arma antica?"

Il quesito posto dal nostro associato, come potete capire non è di semplice e immediata soluzione. Purtroppo la legge in merito (L.110/75) non è affatto chiara, come spesso accade nel nostro amato mondo delle armi.

Ora entreremo in merito a questa complessa diatriba.

Per prima cosa riportiamo l’articolo 10 della Legge quadro sulle armi, la già citata L.110/75.

“…Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890…”

Una prima lettura di questo comma dell’articolo 10 della L.110/75, si presterebbe ad una interpretazione definitiva: sono armi antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890. Stando cosi le cose la rivoltella Bodeo modello 1889 ma prodotta nel 1918 sarebbe da considerarsi arma comune. Se non che il comma successivo che riportiamo: “…Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge…” si presta ad un’interpretazione deduttiva diametralmente opposta. In questo comma si parla di “modelli” e non di anno di fabbricazione, cioè l’anno in cui l’arma è stata concepita o progettata e che spesso tale data diventa il nome del modello stesso dell’arma.

Da qui nasce la problematica di interpretazione. 

A nostro avviso l’interpretazione più corretta e logica è che la condizione che prevale nell’identificare un'arma ANTICA è che essa sia di MODELLO anteriore al 1890. Specificatamente sono armi ANTICHE le armi anteriormente concepite e prodotte al 1890 e le armi concepite anteriormente al 1890 costruite successivamente a questo anno con le medesime caratteristiche tecniche e costruttive. A rafforzare questa tesi vi è il principio che  indichi come difficilmente identificabile in un'arma l'anno di fabbricazione, qualora non sia espressamente indicato, dall’anno di progettazione.

A tale conclusione è giunta anche la Commissione Consuntiva Centrale del Ministero dell’Interno con pratica n. 50 4497 del 3 ottobre 1981.
CLICCANDO QUI è possibile leggerne il contenuto.

E’altresì da sottolineare e da tener ben presente, che come spesso accade nelle leggi in materia di armi non vi è la più completa certezza normativa. Per tanto il nostro suggerimento è quello prestare la massima attenzione sulla classificazione originaria dell’arma stessa (ogni arma seguirà l’origine con cui è stata catalogata/classificata cioè se ad esempio una rivoltella Bodeo modello 1889 prodotta nel 1918 è catalogata/classificata come arma comune, questa rimarrà sempre arma comune, se invece è stata catalogata/classificata come arma antica, rimarrà antica).

Tutti questi dubbi e interpretazioni nascono semplicemente perchè non esiste una legge o norma inequivocabile che chiarisca la definizione di arma antica. Di conseguenza ci troviamo difronte, da un lato a un’interpretazione logica rafforzata da un semplice parere della Commissione Consuntiva Centrale inerente ad un caso specifico d’arma, dall’altro ad una legge (art.10 L.110/75) che al suo interno contiene due commi in contraddizione tra di loro.

Fate attenzione! 

Copyright©2019 - CoEx