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Un po' di chiarezza riguardo un argomento molto dibattuto

Facendo seguito a diverse richieste che ci sono pervenute in merito alla problematica del trasporto delle proprie armi per i più svariati motivi, vogliamo fare un po' di chiarezza a tal riguardo per i nostri associati.

A distanza di numerosi anni dall'entrata in vigore dell'unica norma che ancora oggi disciplina, in maniera specifica, il trasporto delle armi comuni in Italia, vi sono ancora parecchi dubbi interpretativi.

Per prima cosa riportiamo la normativa vigente al riguardo:


Circolare Ministero degli Interni 559/C.3159-10100 datata 14.02.1998
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Affari Generali – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale Divisione II – Armi ed Esplosivi

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.
Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono: 
-­ portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione, 
-­ trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. 
Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.
b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono: 
- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione, 
- trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.
c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).
f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.
g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:
1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza: 
-­ introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); 
-- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) -­ e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);
2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva: 
-- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b). 
-­ portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.
3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati: 
-­ trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza); 
- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).
h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono: 
-­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria; 
-­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); 
- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.
Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS. 
Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 
IL CAPO DELLA POLIZIA

 

Pur essendo la Circolare più specifica per il trasporto delle armi comuni, pare evidente che risulta non affatto chiara e scevra da dubbi interpretativi.

Vogliamo porre l'attenzione al periodo di chiusura della Circolare stessa che è quello che di fatto chiarisce la modalità di trasporto. 
Riportiamo qui di seguito: "Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei)."

Come si evince dalla frase la limitazione è riferita al titolo abilitativo e non al mezzo di trasporto, questo legame contiene già, a nostro parere, la risposta normativo-giuridica alla questione del trasporto.
Se ne deduce che in presenza di più persone titolari di licenza che autorizza la detenzione, il possesso e il trasporto, nella medesima autovettura si possono trasportare fino a sei armi per ciascun titolo. 
Esempio: in un'autovettura con tre cacciatori si possono trasportare fino a 18 armi.

Ne consegue che questo "trasporto cumulativo" non viene identificato nel concetto di "singola movimentazione", ma è esclusivamente inerente al titolo abilitativo dei soggetti all'interno dell'auto.

Però, essendo l'arma un oggetto che necessita un attento riguardo, un'accurata diligenza e particolare responsabilità, suggeriamo a tutti gli appassionati di trasportare le armi strettamente necessarie all'attività che intende svolgere. In quanto siamo a conoscenza che in passato si sono verificati spiacevoli episodi in cui veniva contestato il numero di armi trasportate. 

Non vorremmo mai che i legali detentori di armi, trasportandone un numero ritenuto eccessivo da solerti funzionari, fossero accusati di attentato alla costituzione democratica del nostro bel Paese.

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