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TANTO RUMORE PER NULLA

Il 27 marzo scorso è stata approvata dal Senato la nuova legge sulla legittima difesa. Su questa riforma si sono scatenate le più diverse interpretazioni. Cercheremo con questo articolo di fare un po’ di chiarezza in merito per capire cosa cambia davvero rispetto alla legge che l’ha preceduta, senza tutta l’enfasi mediatica che ha scatenato.

Per evitare inutili e fuorvianti commenti, come in troppi mass media si sono visti, analizzeremo i vari articoli del DDL 253 facendo una succinta interpretazione.

 

LE MODIFICHE:

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 52 del codice penale)

  1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) al secondo comma, dopo la parola: “sussiste” è inserita la seguente: “sempre”;
  • b) al terzo comma, le parole: “La disposizione di cui al secondo comma si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano”;
  • c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Articolo 2 (Modifica all’articolo 55 del codice penale)

  1. Dopo il primo comma dell’articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Articolo 3 (Modifiche all’articolo 165 del codice penale)

  1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto quanto segue:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)

  1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
  • a) al primo comma, le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;
  • b) al quarto comma, le parole: “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: ”da due a sei anni”.

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale)

  1. All’articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) al primo comma, le parole: “da tre a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a sette anni”;
  • b) al terzo comma, le parole: “da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000” sono sostituite dalle seguenti: “da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.

Articolo 6 (Modifiche all’articolo 628 del codice penale)

  1. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
  • a) al primo comma, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
  • b) al terzo comma, alinea, la parola: “cinque “è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole ” 1.290 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 2.000 a euro 4.000”;
  • c) al quarto comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette” e le parole “da euro 1.538 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: ” da euro 2.500 a euro 4.000″.

 

Proviamo a dare una breve interpretazione delle succitate modifiche legislative:

ART.1 al comma 1, si ribadisce in pratica ciò che era già nel testo originario: la legittima difesa può essere esercitata per difendersi dalle aggressioni alla persona o al patrimonio, cosa che era però negata dalla giurisprudenza della cassazione per mere questioni etiche. Il comma 2 rafforza quanto detto nel 1. Mentre il punto "c" pone un serio dubbio interpretativo su cosa si intende per “intrusione”: in una abitazione? In uno spazio privato? Queste incertezze fanno si che ci sia un’ampia discrezionalità interpretativa dei giudici.

Il comma 4 è un altro esempio di interpretabilità della legge: per “violenza” si intende solo sulle persone o anche sulle cose? Esempio: al un cittadino che sorprende un ladro che tenta di sfondare la porta e la finestra per introdursi illecitamente in casa è consentito difendersi o deve aspettare di essere aggredito?

Molto ambigua anche la frase “con minaccia di uso d’armi”. Bisogna avvertire l’intruso armi in mano o aspettare una sua reazione minacciosa? Quando si può utilizzare l’arma?

ART. 2: Sostanzialmente è fatto bene: si tutela la persona aggredita che in tale difficile situazione perde la lucidità e il normale raziocinio per difendersi in tutti i modi. Ambiguo rimane il termine “grave turbamento”: i giudici a loro discrezione possono stabilire quando ci si trova in una situazione di grave o non grave turbamento. Il che è soggettivo e quindi non misurabile oggettivamente…

ART. 3: Tale norma si riferisce ai condannati per furto con violazione di domicilio o con scippo. La quale stabilisce la possibilità del reo di evitare o limitare la pena detentiva previo il pagamento della parte offesa.

ART. 4: Viene inasprita la pena per la violazione di domicilio, ora da uno a quattro anni, per aumentare la deterrenza per questo tipo di crimine.

ART. 5: Anche qui è aumentata la pena e la sanzione pecuniaria che passano rispettivamente: da cinque a dieci anni e la multa da 1.000€ a 2.500€.

ART. 6: anche qui, come per l’art. 5, aumentano le pene detentive e pecuniarie.

ART. 7: Stabilita la legittima difesa, non vi è, in nessun caso, responsabilità di natura civile, salvo il caso di eccesso colposo in cui il danno potrà essere valutato equamente dal giudice. Anche per questa legge è a discrezione del giudice stabilire la legittima difesa, in quanto non vi è una certezza normativa!

ART. 8: Qualora l’indagato è riconosciuto innocente, sarà lo Stato a rifondere, totalmente, le spese sostenute per la sua difesa e assoluzione.

ART. 9: Quando viene invocata la legittima difesa, la legge stabilisce che tali procedimenti vengano trattati con priorità: quindi al malcapitato che si è trovato nel caso di difesa della propria abitazione e dei propri cari, si spera che non dovrà attendere un numero sproporzionato di anni per vedere riconosciuta la propria innocenza.

 

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