«Categoria A
A 1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
A 2. Le armi da fuoco automatiche;
A 3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
A 4. Le munizioni a pallottole perforanti esplosive o incendiarie, noché i proiettili per dette munizioni;
A 5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi;
A 6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis. (n.d.r. Categorie A6, A7 o A8, legalmente acquisite e registrate prima del 13 Giugno 2017)
A 7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o
ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o
ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
A 8. Le armi da fuoco "lunghe" (omessa in circolare ministeriale) semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.
(n.d.r. Attenzione: in italia, per caratteristiche tecnico-morfologiche, le A8 non esistono - salvo errori - in quanto il BNP ha sempre classificato tali armi come corte. Il termine "lunghe" è stato però omesso nella circolare ministeriale chiarificativa non si capisce se per errore o per ulteriore restrizione. Ricordiamo che un testo legislativo sovrasta le circolari ancor più se la direttiva è europea.)
A 9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.»;
«Categoria B
B 1. Armi da fuoco corte a ripetizione.
B 2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
B 3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
B 4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.
B.5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).
B 6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.
B 7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
B 8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
B 9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.»;
«Categoria C
C 1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.
C 2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
C 3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
C 4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
C 5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
C 6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
C 7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.»;
la categoria D è abrogata;